La
Commissione europea ha
invitato l'Italia a recepire correttamente la direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate, puntando il dito contro la pratica del rappresentante designato, che ha preso piede durante la pandemia nella fase emergenziale, è poi confluita nella Legge Capitali e viene usata frequentemente anche nella stagione assembleare 2025.
La Commissione ha deciso di
avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia per il non corretto recepimento della direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva 2007/36/CE), sottolineando che l'impegno nel lungo periodo degli azionisti nelle società in cui investono è essenziale per garantire che queste ultime siano ben amministrate e sostenibili.
La
direttiva tutela e responsabilizza gli azionisti promuovendo la trasparenza, la responsabilità e il buon governo societario nelle società quotate. Stabilisce una serie di norme e diritti per garantire che gli azionisti abbiano voce in capitolo nelle società in cui investono e che i loro interessi siano rappresentati e rispettati.
La
legge italiana invece, sostiene la Commissione, "
mina la libertà degli azionisti di scegliere senza limitazioni il proprio rappresentante per le assemblee generali, imponendo invece un rappresentante designato a livello di società. In tal modo viola il diritto degli azionisti, ai sensi della direttiva, di presentare delibere per qualsiasi punto all'ordine del giorno, compresi quelli di nuova introduzione, negando così ai rappresentanti designati dalla società gli stessi diritti di cui godrebbero gli azionisti che essi rappresentano".
La Commissione procede pertanto all'invio di una lettera di costituzione in mora all'Italia, che
dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.
A seguito delle novità introdotte con la Legge Capitali, lo
statuto di ciascuna società quotata può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato della società, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe.
In sostanza, la Legge Capitali ha "
reso permanente quanto già disciplinato dalla normativa emanata nel corso dell'emergenza Covid-19, che negli ultimi anni ha consentito l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie da parte degli aventi diritto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF anche ove lo statuto non prevedeva neppure la possibilità di avvalersi del rappresentante designato", spiega un rapporto dello studio legale Latham & Watkins.
Il
nuovo art. 135-undecies.1 prevede che, nel caso le società adottino tale scelta: 1. al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe; 2. non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea; 3. coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno (ovvero proposte la cui deliberazione e altrimenti consentita dalla legge) entro il 15°giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione; 4. le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine; 5. la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-sexies; 6. il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce risposta alle domande pervenute almeno 3 giorni prima dell'assemblea.