Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata.
Valicando i limiti della competenza statale nella materia "tutela della concorrenza"e regolando l'esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale "trasporto pubblico locale".
Lo si si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione
tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative. In pratica, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: "introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all'esercente NCC l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».
Secondo la Corte,
il vincolo temporale di venti minuti è "una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi".
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