Anief, Ferie docenti precari: serve richiesta esplicita, altrimenti indennità garantita

Ne parla l’avvocato Miceli
Pubblicato il 30/06/2025
Ultima modifica il 30/06/2025 alle ore 20:17
Teleborsa
L’avvocato Walter Miceli, legale della rete Anief, è intervenuto all’interno della trasmissione di approfondimento di Orizzonte scuola. Nel corso della diretta, l’avvocato Miceli ha spiegato come "la disciplina delle ferie nel comparto scuola è da anni oggetto di attenzione, sia da parte dei sindacati che della giurisprudenza. In particolare, la situazione dei docenti assunti a tempo determinato, soprattutto con contratto fino al 30 giugno, presenta numerose peculiarità rispetto ai docenti a tempo indeterminato. La Legge 228/2012 stabilisce che il personale docente "fruisce" delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, secondo quanto indicato dai calendari scolastici regionali, ossia: dal primo settembre all’inizio delle lezioni; durante le vacanze natalizie e pasquali; durante le sospensioni per elezioni/concorsi; dal termine delle lezioni al 30 giugno (esclusi scrutini o attività collegiali); dal 1° luglio al 31 agosto (solo per contratti al 31/08). Tale disposizione non può essere letta come una presunzione automatica di collocamento in ferie. Si tratta solo di un’indicazione del periodo ritenuto più idoneo alla fruizione delle ferie, ma non implica alcun automatismo".

L’avvocato Miceli ha aggiunto che "l’Ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta. In sintesi: la richiesta del docente è condizione necessaria; in mancanza, si applica il principio secondo cui il docente è considerato giuridicamente in servizio. Per non essere obbligata a pagare l’indennità sostitutiva delle ferie non richieste dal lavoratore, l’amministrazione scolastica deve dimostrare due cose: di aver invitato formalmente il docente, per iscritto, a presentare la richiesta di ferie; di averlo avvisato, sempre per iscritto, che la mancata richiesta comporta la perdita delle ferie e del relativo indennizzo. Se manca anche uno solo di questi due avvisi, il docente mantiene intatto il diritto all’indennità sostitutiva".

"Ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL Scuola, il lavoro dei docenti è articolato in: attività di insegnamento; attività funzionali all’insegnamento (correzione elaborati, programmazione, documentazione, aggiornamento, ecc.). Queste seconde attività possono essere svolte anche durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza presenza fisica, giustificando così lo stato di servizio. Il docente precario che non ha chiesto ferie e non ha ricevuto i due avvisi scritti dal DS, ha diritto a un risarcimento per ferie non godute. Questo risarcimento è generalmente quantificato in oltre 1.000 euro per anno scolastico, per un massimo fino a 15.000 euro per i contratti dal 2014 in poi", ha detto l’avvozato Anief.

"La disciplina delle ferie dei docenti a tempo determinato ruota attorno a un principio cardine: le ferie devono essere richieste, non si presumono. Il datore di lavoro ha l’onere della prova, e se non lo assolve, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite", ha concluso Miceli.