Revisione enti locali, parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione

Pubblicato il 02/07/2025
Ultima modifica il 02/07/2025 alle ore 16:45
Teleborsa
"La revisione negli enti locali: parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione" è il titolo di un documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro è stato realizzato dalla Commissione di studio "Contabilità e revisione enti locali- Gruppo Enti locali in sofferenza finanziaria", presieduta da Bruno Spagnuolo è operante nell’area "Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica" alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Il documento, a cura di Marco Rossi, Ortensio Fabozzi e Simone Simeone, riguarda la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 - Testo Unico degli enti locali - e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.

L’elaborato definisce l’approccio metodologico che il revisore deve adottare nello svolgimento dell’incarico e si focalizza sulle specifiche verifiche che devono attenzionare le cause del disavanzo, l’attuabilità delle misure previste per il suo recupero oltre alla ragionevole prospettiva di riassorbimento del disavanzo entro il termine della consiliatura.

A corredo viene proposto un modello di verbale che consente all’organo di controllo di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti e, eventualmente, predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Il modello proposto è uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore e può costituire la base per predisporre la documentazione di supporto e per ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del giudizio.